Testo in vigore dal 10 novembre 1944
Art. 1175.
(Comportamento secondo correttezza).
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole
della correttezza, ((...)).
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Codice Civile \ LIBRO QUARTO \ TITOLO I \ CAPO I
Art. 1175.
(Comportamento secondo correttezza).
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole
della correttezza, ((...)).