Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1218

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1218. 
 
                   (Responsabilita' del debitore). 
 
  Il debitore che non esegue esattamente  la  prestazione  dovuta  e'
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento  o
il ritardo e' stato determinato da impossibilita'  della  prestazione
derivante da causa a lui non imputabile. 
 
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