Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1218.
(Responsabilita' del debitore).
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e'
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o
il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.