Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1224.
(Danni nelle obbligazioni pecuniarie).
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono
dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano
dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver
sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in
misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti
nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta
l'ulteriore risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata convenuta
la misura degli interessi moratori.