Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1261.
(Divieti di cessione).
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli
avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono,
neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui
quali e' sorta contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di cui
fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni,
sotto pena di nullita' e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni
di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a quelle fatte in pagamento di
debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.