Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1471

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1471. 
 
                   (Divieti speciali di comprare). 
 
  Non  possono  essere  compratori  nemmeno  all'asta  pubblica,  ne'
direttamente ne' per interposta persona: 
    1) gli amministratori dei beni dello  Stato,  dei  comuni,  delle
provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla
loro cura; 
    2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti  per
loro ministero; 
    3) coloro che per legge  o  per  atto  della  pubblica  autorita'
amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 
    4) i mandatari, rispetto ai beni che  sono  stati  incaricati  di
vendere, salvo il disposto dell'art. 1395. 
 
  Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile. 
 
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