Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1492

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1492. 
 
                      (Effetti della garanzia). 
 
  Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore puo' domandare a sua
scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione  del  prezzo,
salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. 
 
  La  scelta  e'  irrevocabile  quando  e'  fatta  con   la   domanda
giudiziale. 
 
  Se la cosa  consegnata  e'  perita  in  conseguenza  dei  vizi,  il
compratore ha diritto alla risoluzione del contratto;  se  invece  e'
perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha
alienata o trasformata, egli non puo' domandare che la riduzione  del
prezzo. 
 
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