Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1497.
(Mancanza di qualita').
Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle
essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di
ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni
generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di
qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e' soggetto alla
decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.