Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1497

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1497. 
 
                       (Mancanza di qualita'). 
 
  Quando la cosa venduta non ha le qualita'  promesse  ovvero  quelle
essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto  di
ottenere  la  risoluzione  del  contratto  secondo  le   disposizioni
generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il  difetto  di
qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. 
 
  Tuttavia il diritto di ottenere la  risoluzione  e'  soggetto  alla
decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495. 
 
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