Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 15

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                              Art. 15. 
 
                       (Iscrizione nell'albo). 
 
  Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti  di
speciale competenza tecnica  in  una  determinata  materia,  sono  di
condotta  morale  e  politica  specchiata  e  sono   iscritti   nelle
rispettive associazioni professionali. 
 
  Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo. 
 
  Sulle  domande  di   iscrizione   decide   il   comitato   indicato
nell'articolo precedente. 
 
  Contro il provvedimento del  comitato  e'  ammesso  reclamo,  entro
quindici   giorni   dalla   notificazione,   al   comitato   previsto
nell'articolo 5. 
 
 
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