Testo in vigore dal 08 gennaio 1942
Art. 15.
(Iscrizione nell'albo).
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di
speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di
condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle
rispettive associazioni professionali.
Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato
nell'articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro
quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto
nell'articolo 5.