Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 152

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 152. 
               (Termini legali e termini giudiziari). 
 
  I termini per il compimento degli atti del processo sono  stabiliti
dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice  anche  a  pena  di
decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. 
 
  I termini stabiliti dalla legge  sono  ordinatori,  tranne  che  la
legge stessa li dichiari espressamente perentori. 
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