Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 152.
(Termini legali e termini giudiziari).
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti
dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di
decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la
legge stessa li dichiari espressamente perentori.