Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 162

Testo in vigore dal 06 maggio 1981

                              Art. 162. 
 
                Forma delle convenzioni matrimoniali. 
 
  Le convenzioni  matrimoniali  debbono  essere  stipulate  per  atto
pubblico sotto pena di nullita'. 
 
  La scelta del regime di separazione puo'  anche  essere  dichiarata
nell'atto di celebrazione del matrimonio. 
 
  ((Le convenzioni possono essere  stipulate  in  ogni  tempo,  ferme
restando le disposizioni dell'articolo 194)). 
 
  Le convenzioni matrimoniali non possono  essere  opposte  ai  terzi
quando a margine dell'atto di matrimonio non  risultano  annotati  la
data  del  contratto,  il  notaio  rogante  e  le   generalita'   dei
contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma. 
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