Versioni
Testo in vigore dal 06 maggio 1981
Art. 162.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto
pubblico sotto pena di nullita'.
La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata
nell'atto di celebrazione del matrimonio.
((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme
restando le disposizioni dell'articolo 194)).
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi
quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la
data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei
contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.