Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 175.
(Direzione del procedimento).
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu'
sollecito e leale svolgimento del procedimento.
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti
debbono compiere gli atti processuali.
Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma
precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.