Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 176

Testo in vigore dal 31 gennaio 2012

                              Art. 176. 
                     (Forma dei provvedimenti). 
 
  Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo  che  la  legge
disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza. 
 
  Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono  conosciute  dalle
parti  presenti  e  da  quelle  che   dovevano   comparirvi;   quelle
pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere
entro i tre  giorni  successivi.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  12
NOVEMBRE 2011, N. 183)). (134) 
 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge medesima. 
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