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Testo in vigore dal 31 gennaio 2012
Art. 176.
(Forma dei provvedimenti).
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge
disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle
parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle
pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere
entro i tre giorni successivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12
NOVEMBRE 2011, N. 183)). (134)
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AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima.