Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1919.
(Assicurazione sulla vita propria o di un terzo).
L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su
quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e'
valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso
alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per
iscritto.