Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1923

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1923. 
 
               (Diritti dei creditori e degli eredi). 
 
  Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o  al  beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. 
 
  Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle
relative alla collazione,  all'imputazione  e  alla  riduzione  delle
donazioni. 
 
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