Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2644

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2644. 
 
                    (Effetti della trascrizione). 
 
  Gli atti  enunciati  nell'articolo  precedente  non  hanno  effetto
riguardo ai terzi che a qualunque  titolo  hanno  acquistato  diritti
sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto  anteriormente
alla trascrizione degli atti medesimi. 
 
  Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha
trascritto alcuna trascrizione o  iscrizione  di  diritti  acquistati
verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore. 
 
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