Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2668 - Bis

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                           Art. 2668-bis. 
 
((  (Durata   dell'efficacia   della   trascrizione   della   domanda
                           giudiziale). )) 
 
  ((La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo  effetto
per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non
e' rinnovata prima che scada detto termine. 
 
  Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore  una  nota
in doppio originale conforme a quella della precedente  trascrizione,
in  cui  si  dichiara  che  si  intende  rinnovare  la   trascrizione
originaria. 
 
  In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente. 
 
  Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664. 
 
  Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si  riferisce  il
titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o
aventi causa di colui contro il quale venne eseguita  la  formalita',
la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli  eredi  o
aventi causa e  la  nota  deve  contenere  le  indicazioni  stabilite
dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi)). 
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