Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 267.
(Costituzione del terzo interveniente).
Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo
deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria
una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le
altre parti, i documenti e la procura.
Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la
costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.