Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 267

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 267. 
               (Costituzione del terzo interveniente). 
 
  Per intervenire nel processo a norma dell'articolo  105,  il  terzo
deve costituirsi presentando in udienza o depositando in  cancelleria
una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le  copie  per  le
altre parti, i documenti e la procura. 
 
  Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se  la
costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza. 
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