Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2749.
(Estensione del privilegio).
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie
per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli
interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per
quelli dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti
della misura legale fino alla data della vendita.