Art. 2751-bis.
Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori
diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese
artigiane.
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori
di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore
per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del
datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi
obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per
effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; (59)
(139) (149)
2) le retribuzioni dei professionisti ((, compresi il contributo
integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed
assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto,
)). e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli
ultimi due anni di prestazione; (110)
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per
l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione
del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che
affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante,
per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del
mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti
cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi
prestati e della vendita dei manufatti; (220)
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro
consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di
cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e
previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. (144)
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AGGIORNAMENTO (59)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 novembre 1983, n. 326,
(in G.U. 1a s.s. 07/12/1983, n. 336) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29 luglio
1975, n. 426) nella parte in cui non munisce del privilegio generale
istituito dall'art. 2 l. 426/1975 il credito del lavoratore
subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale
sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il
creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennita'
previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore
subordinato in dipendenza dello stesso infortunio."
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AGGIORNAMENTO (110)
La Corte Costituzionale con sentenza 26-29 gennaio 1998, n. 1, (in
G.U. 1a s.s. 04/02/1998, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile
limitatamente alla parola "intellettuale".
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AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 220, (in
G.U. 1a s.s. 05/06/2002, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella
parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il
credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia
professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro."
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha disposto (con l'art. 86,
comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge
24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis
del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione prevista dal presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (149)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-6 aprile 2004, n.
113, (in G.U. 1a s.s. 14/04/2004, n. 15) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del
codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale
sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da
demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del
datore di lavoro."
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AGGIORNAMENTO (220)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 82, comma 3-bis) che
"Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro,
in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per
corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e'
riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato
positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220".