Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2751 - Bis

Testo in vigore dal 01 gennaio 2018

                           Art. 2751-bis. 
 
Crediti per  retribuzioni  e  provvigioni,  crediti  dei  coltivatori
diretti,  delle  societa'  od  enti  cooperativi  e   delle   imprese
                             artigiane. 
 
  Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 
 
    1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma,  ai  prestatori
di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto  della
cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del  lavoratore
per i danni conseguenti alla mancata  corresponsione,  da  parte  del
datore  di  lavoro,  dei  contributi  previdenziali  ed  assicurativi
obbligatori ed il credito per il risarcimento del  danno  subito  per
effetto di un licenziamento inefficace,  nullo  o  annullabile;  (59)
(139) (149) 
    2) le retribuzioni dei professionisti ((, compresi il  contributo
integrativo  da  versare  alla  rispettiva  cassa  di  previdenza  ed
assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto,
)). e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute  per  gli
ultimi due anni di prestazione; (110) 
    3) le provvigioni derivanti dal rapporto di  agenzia  dovute  per
l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione
del rapporto medesimo; 
    4) i  crediti  del  coltivatore  diretto,  sia  proprietario  che
affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante,
per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del
mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765; 
    5) i crediti dell'impresa  artigiana,  definita  ai  sensi  delle
disposizioni legislative vigenti,  nonche'  delle  societa'  ed  enti
cooperativi di produzione e lavoro per i  corrispettivi  dei  servizi
prestati e della vendita dei manufatti; (220) 
    5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e  dei  loro
consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti. 
    5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di
cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli  oneri  retributivi  e
previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. (144) 
 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 novembre 1983,  n.  326,
(in G.U. 1a s.s. 07/12/1983, n. 336) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29  luglio
1975, n. 426) nella parte in cui non munisce del privilegio  generale
istituito  dall'art.  2  l.  426/1975  il  credito   del   lavoratore
subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale
sia responsabile il datore di lavoro, se  e  nei  limiti  in  cui  il
creditore non  sia  soddisfatto  dalla  percezione  delle  indennita'
previdenziali  e  assistenziali  obbligatorie  dovute  al  lavoratore
subordinato in dipendenza dello stesso infortunio." 
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AGGIORNAMENTO (110) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 26-29 gennaio 1998, n. 1,  (in
G.U. 1a  s.s.  04/02/1998,  n.  5)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  2751-bis,  n.   2,   del   codice   civile
limitatamente alla parola "intellettuale". 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 220, (in
G.U. 1a s.s.  05/06/2002,  n.  22)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile  nella
parte in cui non  munisce  del  privilegio  generale  sui  mobili  il
credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti  a  malattia
professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro." 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha disposto  (con  l'art.  86,
comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della  legge
24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter  dell'articolo  2751-bis
del  codice  civile  si  intendono  riferiti  alla  disciplina  della
somministrazione prevista dal presente decreto." 
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AGGIORNAMENTO (149) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25  marzo-6  aprile  2004,  n.
113,  (in  G.U.  1a   s.s.   14/04/2004,   n.   15)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis,  numero  1,  del
codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale
sui mobili  il  credito  del  lavoratore  subordinato  per  danni  da
demansionamento subiti a  causa  dell'illegittimo  comportamento  del
datore di lavoro." 
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AGGIORNAMENTO (220) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 82, comma 3-bis)  che
"Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro,
in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio  di  cui
all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice  civile,  spettante  per
corrispettivi dei servizi  prestati  e  dei  manufatti  prodotti,  e'
riconosciuto  qualora  le  medesime  cooperative   abbiano   superato
positivamente o abbiano comunque richiesto la  revisione  di  cui  al
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220". 
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