Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2755

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2755. 
 
         (Spese per atti conservativi o di espropriazione). 
 
  I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o  per
l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune  dei  creditori
hanno privilegio sui beni stessi. 
 
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