Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2803.
(Riscossione del credito dato in pegno).
Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere, alla scadenza, il
credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre
cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il
deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato
dall'autorita' giudiziaria. Se il credito garantito e' scaduto, il
creditore puo' ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il
soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al
costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, puo' farle
vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli
2797 e 2798.