Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2812.
(Diritti costituiti sulla cosa ipotecata).
Le servitu' di cui sia stata trascritta la costituzione dopo
l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore
ipotecario, il quale puo' far subastare la cosa come libera. La
stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e
di abitazione.
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i
titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con
preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla
trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il
diritto d'enfiteusi sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto
l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano
le disposizioni relative ai terzi acquirenti.
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che
non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili
ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al
pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del
pignoramento.
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai
creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il
termine stabilito dal comma precedente.