Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2825.
(Ipoteca su beni indivisi).
L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti
alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella
porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.
Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da
quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri
beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del
valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla
divisione, purche' l'ipoteca sia nuovamente iscritta con
l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione
della divisione medesima.
Il trasferimento pero' non pregiudica le ipoteche iscritte contro
tutti i partecipanti, ne' l'ipoteca legale spettante ai condividenti
per i conguagli.
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale
siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti,
possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per
conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in
luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale
somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di
trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite pero' del valore dei
beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano
pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione e'
stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da
costoro sia stata fatta opposizione.