Testo in vigore dal 02 settembre 1985
Art. 2826.
(( (Indicazione dell'immobile ipotecato).))
((Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere
specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del
comune in cui si trova, nonche' dei dati di identificazione
catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere
indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui
insistono)).