Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2912.
(Estensione del pignoramento).
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti
della cosa pignorata.
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Art. 2912.
(Estensione del pignoramento).
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti
della cosa pignorata.