Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2914.
(Alienazioni anteriori al pignoramento).
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al
pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in
pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al
pignoramento;
2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore
ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni di universalita' di mobili che non abbiano data
certa;
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso
il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da
atto avente data certa.