Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2919.
(Effetto traslativo della vendita forzata).
La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla
cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli
effetti del possesso di buona fede. Non sono pero' opponibili
all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti
stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e
dei creditori intervenuti nell'esecuzione.