Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2921.
(Evizione).
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puo'
ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la
distribuzione e' gia' avvenuta, puo' ripeterne da ciascun creditore
la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la
responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione e' soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di
ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo
anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una
somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non puo' ripetere il prezzo nei confronti
dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione
non era opponibile.