Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2923.
(Locazioni).
Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono
opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al
pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne
abbia conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state
trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili
all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della
locazione.
In ogni caso l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione
qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto
prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore
e' anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non e'
tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a
quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Se nel contratto di locazione e' convenuto che esso possa
risolversi in caso di alienazione, l'acquirente puo' intimare licenza
al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.