Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2928

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2928. 
 
                     (Assegnazione di crediti). 
 
  Se  oggetto   dell'assegnazione   e'   un   credito,   il   diritto
dell'assegnatario verso il debitore che  ha  subito  l'espropriazione
non si estingue che con la riscossione del credito assegnato. 
 
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