Art. 2929-bis.
(Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di
alienazioni a titolo gratuito).
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di
costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha
per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri,
compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito,
puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata,
ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di
inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno
dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui
al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro
un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene
nell'esecuzione da altri promossa.
((Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato
trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle
forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e'
preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del
ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei
diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore
pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali
diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono
ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza
rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro
interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le
opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del
codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei
presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato
pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto
conoscenza del pregiudizio arrecato.
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi
in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente
causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione
del pignoramento)).
(245)
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AGGIORNAMENTO (245)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che "
Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d),
l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".