Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2929

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2929. 
 
                 (Nullita' del processo esecutivo). 
 
  La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la  vendita  o
l'assegnazione   non   ha   effetto   riguardo    all'acquirente    o
all'assegnatario, salvo  il  caso  di  collusione  con  il  creditore
procedente. Gli altri creditori non sono  in  nessun  caso  tenuti  a
restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione. 
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