Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2929.
(Nullita' del processo esecutivo).
La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o
l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o
all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore
procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a
restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.