Testo in vigore dal 04 luglio 2009
Art. 296.
(( (Sospensione su istanza delle parti). ))
((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove
sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta,
che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre
mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)).