Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 296

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 296. 
             (( (Sospensione su istanza delle parti). )) 
 
  ((Il  giudice  istruttore,  su  istanza  di  tutte  le  parti,  ove
sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per  una  sola  volta,
che il processo rimanga sospeso per un periodo non  superiore  a  tre
mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)). 
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