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Testo in vigore dal 07 febbraio 2014
Art. 323.
Atti vietati ai genitori.
I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) sui figli
non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti
direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del
minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma
precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) non possono
diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.