Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 323

Testo in vigore dal 07 febbraio 2014

                              Art. 323. 
 
                      Atti vietati ai genitori. 
 
  I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale))  sui  figli
non  possono,  neppure   all'asta   pubblica,   rendersi   acquirenti
direttamente o per interposta persona dei  beni  e  dei  diritti  del
minore. 
 
  Gli atti compiuti in violazione  del  divieto  previsto  nel  comma
precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei  suoi
eredi o aventi causa. 
 
  I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) non possono
diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore. 
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