Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 378

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 378. 
 
              (Atti vietati al tutore e al protutore). 
 
  Il tutore e il protutore non possono,  neppure  all'asta  pubblica,
rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei  beni  e
dei diritti del minore. 
 
  Non  possono  prendere  in  locazione  i  beni  del  minore   senza
l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. 
 
  Gli atti compiuti in violazione di questi  divieti  possono  essere
annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente,
ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. 
 
  Il tutore e il protutore non possono neppure  diventare  cessionari
di alcuna ragione o credito verso il minore. 
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