Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 378.
(Atti vietati al tutore e al protutore).
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica,
rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e
dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza
l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere
annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente,
ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari
di alcuna ragione o credito verso il minore.