Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 382

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 382. 
    (Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza). 
 
  La corte, quando decide una questione di  giurisdizione,  statuisce
su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. 
 
  Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce
su questa. 
 
  Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e
ogni altro giudice difettano di giurisdizione,  cassa  senza  rinvio.
Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene  che  la  causa
non poteva essere proposta o il processo proseguito. 
 
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