Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 382.
(Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza).
La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce
su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce
su questa.
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e
ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio.
Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa
non poteva essere proposta o il processo proseguito.