Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 396

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 396. 
 
               (Inosservanza delle precedenti norme). 
 
  Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art.  394
possono essere annullati su istanza del minore o  dei  suoi  eredi  o
aventi causa. 
 
  Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378. 
 
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