Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 396.
(Inosservanza delle precedenti norme).
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394
possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o
aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.