Art. 413.
(Giudice competente).
Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di
competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. (88)
((90))
Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e'
sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua
opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la
cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia
proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal numero
3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova
il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del
titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto
numero 3) dell'articolo 409.
Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il
giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il
dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del
rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello
Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi
precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".