Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 413

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 413. 
                        (Giudice competente). 
 
  Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo  grado  di
competenza del tribunale in funzione  di  giudice  del  lavoro.  (88)
((90)) 
 
  Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e'
sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua
opera al momento della fine del rapporto. 
 
  Tale competenza permane dopo il  trasferimento  dell'azienda  o  la
cessazione di essa o della sua dipendenza,  purche'  la  domanda  sia
proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. 
 
  Competente per territorio per le controversie previste  dal  numero
3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si  trova
il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero  del
titolare degli altri rapporti di collaborazione di  cui  al  predetto
numero 3) dell'articolo 409. 
 
  Competente per territorio per le controversie relative ai  rapporti
di lavoro alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  e'  il
giudice nella cui  circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  al  quale  il
dipendente e' addetto o era addetto al momento della  cessazione  del
rapporto. 
 
  Nelle controversie nelle quali e' parte una  Amministrazione  dello
Stato non si applicano le  disposizioni  dell'articolo  6  del  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
 
  Qualora  non  trovino  applicazione  le  disposizioni   dei   commi
precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. 
 
  Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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