Testo in vigore dal 21 agosto 2015
Art. 480.
(Forma del precetto).
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo
risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci
giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con
l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullita' l'indicazione delle
parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e'
fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso,
quando e' richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale
giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare
di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al
titolo originale. ((Il precetto deve altresi' contenere
l'avvertimento che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di
composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice,
porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i
creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli
stessi un piano del consumatore.)) ((148))
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede
il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al
precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato
notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la
cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e
notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e
seguenti.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che
"Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f),
numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".