Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 508.
(Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario).
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o
da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del
giudice dell'esecuzione, puo' concordare col creditore pignoratizio o
ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti,
liberando il debitore.
In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve
menzionare l'assunzione del debito.