Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 518

Testo in vigore dal 31 ottobre 2021

                              Art. 518. 
                      (Forma del pignoramento). 
 
  L'ufficiale  giudiziario  redige  delle  sue  operazioni   processo
verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e
descrive  le  cose  pignorate,  nonche'  il  loro   stato,   mediante
rappresentazione  fotografica   ovvero   altro   mezzo   di   ripresa
audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore
di realizzo con l'assistenza,  se  ritenuta  utile  o  richiesta  dal
creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il  pignoramento
cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo,  l'ufficiale
giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e l'ubicazione. 
 
  Quando  ritiene  opportuno  differire  le   operazioni   di   stima
l'ufficiale giudiziario redige  un  primo  verbale  di  pignoramento,
procedendo senza indugio e comunque entro il  termine  perentorio  di
trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare
al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale
e' consentito in ogni caso  accedere  al  luogo  in  cui  i  beni  si
trovano. 
 
  Il  giudice  dell'esecuzione  liquida  le  spese  ed  il   compenso
spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o
assegnazione dei beni o, in qualunque  altro  caso,  sulla  base  dei
valori stimati. 
 
  Nel processo verbale l'ufficiale  giudiziario  fa  relazione  delle
disposizioni date per conservare le cose pignorate. 
 
  Se il debitore non e'  presente,  l'ufficiale  giudiziario  rivolge
l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma,
e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In
mancanza di dette persone affigge l'avviso alla  porta  dell'immobile
in cui ha eseguito il pignoramento. 
 
  Compiute le  operazioni,  l'ufficiale  giudiziario  consegna  senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il
precetto.  Il  creditore  deve  depositare  nella   cancelleria   del
((giudice di pace)) competente per l'esecuzione la nota di iscrizione
a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo  precedente,
entro quindici giorni dalla consegna. La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del  presente
articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma  il  fascicolo
dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di  cui  all'articolo
497  copia  del  processo  verbale   e'   conservata   dall'ufficiale
giudiziario  a  disposizione  del  debitore.  Il  pignoramento  perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli  atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate  oltre  il
termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. (144) ((155)) 
 
  Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il
deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno  stimatore
quando appare opportuno, ordina l'integrazione  del  pignoramento  se
ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati  sia
inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale
giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. 
 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  25,  comma
1, lettera l)) che "all'articolo 518,  al  sesto  comma,  il  secondo
periodo  e'  sostituito  dal   seguente:   «L'ufficiale   giudiziario
trasmette copia del processo verbale al creditore e al  debitore  che
lo richiedono a mezzo posta elettronica  certificata  ovvero,  quando
cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  25,  comma  5)  che  la  presente
modifica si applica decorsi  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della legge medesima. 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014,  n.  132  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art.  18,  comma
3) che la presente modifica  si  applica  ai  procedimenti  esecutivi
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (155) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
5) che "A decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti  civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1,  lettera  c),  numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e),  la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31  ottobre
2025". 
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