Art. 518.
(Forma del pignoramento).
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo
verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e
descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante
rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa
audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore
di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal
creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento
cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale
giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima
l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento,
procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di
trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare
al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale
e' consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si
trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso
spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o
assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei
valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle
disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario rivolge
l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma,
e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In
mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile
in cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
((giudice di pace)) competente per l'esecuzione la nota di iscrizione
a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente,
entro quindici giorni dalla consegna. La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente
articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo
497 copia del processo verbale e' conservata dall'ufficiale
giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il
termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. (144) ((155))
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il
deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore
quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se
ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia
inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale
giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
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AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 25, comma
1, lettera l)) che "all'articolo 518, al sesto comma, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario
trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che
lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando
cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente
modifica si applica decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge medesima.
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 18, comma
3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
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AGGIORNAMENTO (155)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma
5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di
processo civile telematico per i procedimenti di competenza del
tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre
2025".