Art. 530.
(Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della
vendita).
Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice
dell'esecuzione fissa l'udienza per la audizione delle parti.(88)(90)
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione
e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono
gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo
delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con
ordinanza l'assegnazione o la vendita.(88)(90)
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con
sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.(88)(90)
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 525,
e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del
ricorso, il giudice dell'esecuzione provvedera' con decreto per
l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi
precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel
termine previsto dal secondo comma dell'art.
525.(88)(90)(113a)(115)(116)
Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche' il pagamento
del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura. (143)
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre che sia
effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo comma,
almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto. ((Il giudice
dispone che sia sempre effettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al
periodo precedente.)) ((148))
((Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525,
il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo
abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici
mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma,
secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.)) ((148))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."
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AGGIORNAMENTO (143)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che la
presente modifica si applica alle vendite disposte a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di
conversione del suddetto.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che le
disposizioni di cui al settimo comma del presente articolo "si
applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni
di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente
articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta
la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato
dispone una nuova vendita".