Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 530

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 530. 
(Provvedimento  per  l'assegnazione  o  per  l'autorizzazione   della
                              vendita). 
 
  Sulla  istanza  di   cui   all'articolo   precedente   il   giudice
dell'esecuzione fissa l'udienza per la audizione delle parti.(88)(90) 
 
  All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione
e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre,  a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi,  se  non  sono
gia' decadute dal diritto di proporle. 
 
  Se non vi sono opposizioni o se su di esse si  raggiunge  l'accordo
delle  parti  comparse,  il  giudice  dell'esecuzione   dispone   con
ordinanza l'assegnazione o la vendita.(88)(90) 
 
  Se vi sono opposizioni il giudice  dell'esecuzione  le  decide  con
sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.(88)(90) 
 
  Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 525,
e  non  siano  intervenuti  creditori  fino  alla  presentazione  del
ricorso, il  giudice  dell'esecuzione  provvedera'  con  decreto  per
l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi
precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori  intervenuti  nel
termine      previsto      dal      secondo      comma      dell'art.
525.(88)(90)(113a)(115)(116) 
 
  Il giudice  dell'esecuzione  stabilisce  che  il  versamento  della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche'  il  pagamento
del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che  le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura. (143) 
 
  In ogni caso il  giudice  dell'esecuzione  puo'  disporre  che  sia
effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo  comma,
almeno  dieci  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto.  ((Il  giudice
dispone  che  sia   sempre   effettuata   la   pubblicita'   prevista
dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine  di  cui  al
periodo precedente.)) ((148)) 
 
  ((Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo  525,
il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo
abbia luogo ratealmente ed entro un termine non  superiore  a  dodici
mesi; si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 569, terzo comma,  terzo  periodo,  574,  primo  comma,
secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.)) ((148)) 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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AGGIORNAMENTO (143) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 48, comma  2)  che  la
presente modifica si applica alle vendite disposte  a  decorrere  dal
trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore  della  legge  di
conversione del suddetto. 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che le
disposizioni di cui  al  settimo  comma  del  presente  articolo  "si
applicano decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 9) che  "Le  disposizioni
di cui all'articolo 13,  diverse  da  quelle  indicate  nel  presente
articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta
la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore  e  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto si applicano quando il giudice o il  professionista  delegato
dispone una nuova vendita". 
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