Art. 534-bis.
(Delega delle operazioni di vendita).
Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530,
((delega)) all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534,
ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel
circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei
relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di
vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei
pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati
dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili
con le previsioni della presente sezione.(113a) (115) (116) ((148))
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".