Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 555

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 555. 
 
                    (Riduzione delle donazioni). 
 
  Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il  defunto
poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. 
 
  Le donazioni non si riducono se non dopo  esaurito  il  valore  dei
beni di cui e' stato disposto per testamento. 
 
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