Art. 574.
(Provvedimenti relativi alla vendita).
Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone
con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla
comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi,
e, quando questo e' avvenuto, pronuncia il decreto previsto
nell'articolo 586. ((Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha
previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col
decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione puo'
autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi
nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata
da banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa' di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per
cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la
categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La
fideiussione e' rilasciata a favore della procedura esecutiva a
garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo
periodo, nonche' del risarcimento dei danni eventualmente arrecati
all'immobile; la fideiussione e' escussa dal custode o dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice.)) ((148))
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione
dell'articolo 583.
Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di cui al primo
comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".