Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 574

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 574. 
               (Provvedimenti relativi alla vendita). 
 
  Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla  vendita,  dispone
con decreto il modo del versamento del prezzo  e  il  termine,  dalla
comunicazione del decreto, entro il quale il versamento  deve  farsi,
e,  quando  questo  e'  avvenuto,  pronuncia  il   decreto   previsto
nell'articolo 586. ((Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha
previsto che il versamento del prezzo abbia  luogo  ratealmente,  col
decreto di cui al  primo  periodo  il  giudice  dell'esecuzione  puo'
autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad  immettersi
nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,  rilasciata
da banche,  societa'  assicuratrici  o  intermediari  finanziari  che
svolgono in via esclusiva  o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di  una
societa' di revisione per un importo pari ad  almeno  il  trenta  per
cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua  la
categoria professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del  periodo  precedente.  La
fideiussione e' rilasciata  a  favore  della  procedura  esecutiva  a
garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di  cui  all'articolo  587,  primo  comma,  secondo
periodo, nonche' del risarcimento dei  danni  eventualmente  arrecati
all'immobile;  la  fideiussione  e'  escussa  dal   custode   o   dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice.)) ((148)) 
 
  Si  applica  anche  a  questa  forma  di  vendita  la  disposizione
dell'articolo 583. 
 
  Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di cui al  primo
comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587. 
 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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