Testo in vigore dal 21 agosto 2015
Art. 614-bis.
(( (Misure di coercizione indiretta). ))
((Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi
diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio'
sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma
tenuto conto del valore della controversia, della natura della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile)).
((148))
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".