Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 614 - Bis

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                            Art. 614-bis. 
              (( (Misure di coercizione indiretta). )) 
 
  ((Con il provvedimento  di  condanna  all'adempimento  di  obblighi
diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo  che  cio'
sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma  di
denaro dovuta  dall'obbligato  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna  costituisce  titolo  esecutivo  per  il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o  inosservanza.  Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e  ai  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. 
 
  Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo  comma
tenuto conto  del  valore  della  controversia,  della  natura  della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile  e  di  ogni  altra
circostanza utile)). 
                                                              ((148)) 
 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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