Art. 614.
(Rimborso delle spese).
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante
presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate
vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto
d'ingiunzione.(88)((90))
Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese
denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.(88)((90))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."