Art. 678.
(Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili).
Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue
secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o
presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto
di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del
luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di
cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative
all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di
quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato
accertamento dei propri obbligh). (67) (72) (88) ((90))
Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare,
il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma
del secondo comma dell'articolo precedente.
Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro
sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in
vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si
applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla
L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 75, comma 1 della L.
26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4,
comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26
novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri
anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza,
anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida
ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano
stati concessi.".
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."