Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 678

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 678. 
         (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). 
 
  Il sequestro conservativo  sui  mobili  e  sui  crediti  si  esegue
secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il  debitore  o
presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve,  con  l'atto
di sequestro, citare il terzo e comparire davanti  al  tribunale  del
luogo di residenza del terzo stesso per rendere la  dichiarazione  di
cui  all'articolo  547.  Il  giudizio  sulle  controversie   relative
all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito  di
quello sul merito,  a  meno  che  il  terzo  non  chieda  l'immediato
accertamento dei propri obbligh). (67) (72) (88) ((90)) 
 
  Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare,
il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma
del secondo comma dell'articolo precedente. 
 
  Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione  del  sequestro
sorgono difficolta' che non ammettono dilazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti." 
  Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 75, comma 1 della L.
26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art.  4,
comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e  86  della  legge  26
novembre 1990, n. 353, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  si
applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente   decreto;   tutti   i   sequestri
anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con  sentenza,
anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza  di  convalida
ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano
stati concessi.". 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.  51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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