Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 679

Testo in vigore dal 10 giugno 1942

                              Art. 679. 
       (Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili). 
 
  Il  sequestro  conservativo  sugli  immobili  si  esegue   con   la
trascrizione del provvedimento ((presso  l'ufficio  del  conservatore
dei registri immobiliari)) del luogo in cui i beni sono situati. 
 
  Per  la  custodia  dell'immobile   si   applica   la   disposizione
dell'articolo 559. 
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