Testo in vigore dal 10 giugno 1942
Art. 679.
(Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili).
Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la
trascrizione del provvedimento ((presso l'ufficio del conservatore
dei registri immobiliari)) del luogo in cui i beni sono situati.
Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione
dell'articolo 559.