Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 71

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 71. 
    (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero). 
 
  Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle  cause  indicate
nel primo comma dell'articolo  precedente,  ordina  la  comunicazione
degli atti al pubblico ministero affinche' possa intervenire. 
 
  Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta  che  ravvisi  uno
dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente. 
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