Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 71.
(Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero).
Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate
nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione
degli atti al pubblico ministero affinche' possa intervenire.
Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta che ravvisi uno
dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.